PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Omessa dichiarazione). - 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 10 milioni di euro. La pena aumentata da tre a sei anni quando l'imposta evasa è superiore a 5 milioni di euro ed è commessa con il ricorso al sistema della doppia residenza fiscale in Italia e oltre confine.
      2. Ai fini delle disposizioni previste dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

Art. 2.

      1. L'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

          a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

          b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo

 

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non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

          c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

          d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

          e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale;

          f) la perdita della cittadinanza italiana, quando l'imposta evasa è superiore a 5 milioni di euro e l'evasione è commessa con il ricorso al sistema della doppia residenza fiscale in Italia e oltre confine.

      2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3».